Prima del matrimonio gli sposi
possono decidere se optare o meno per la comunione dei beni (regime patrimoniale).
Se non viene stilato nessun documento su tale materia, la legge italiana
prevede implicita la comunione dei beni degli sposi.
Qualora si desideri la separazione patrimoniale occorre stipulare una
documentazione davanti ad un notaio, oppure si può comunicarlo
al sacerdote prima della compilazione dell’atto di matrimonio.
Comunione dei beni
La comproprietà si ha quando i coniugi hanno dei beni comuni
acquistati dopo il matrimonio.
Rientrano nella categoria dei beni comuni i seguenti beni:
- gli acquisti realizzati dai consorti, anche separatamente, durante
il matrimonio, come la casa o i mobili;
- i proventi di ciascun coniuge, come gli interessi di depositi bancari
aperti anche prima del matrimonio;
- i guadagni, anche separati, provenienti da attività lavorative;
- le attività commerciali create da entrambi i coniugi dopo il
matrimonio;
- i guadagni di un’attività commerciale costituita prima
del matrimonio, anche solo da un coniuge, e gestita da entrambi durante
il matrimonio.
Sono esenti dalla comunione dei beni dei due coniugi, ossia
restano a beneficio del legittimo proprietario:
- i possedimenti che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
- le donazioni e i beni ereditati dopo il matrimonio;
-i beni di uso personale, come gioielli, abiti, accessori personali,
ecc.;
- le attrezzature che servono per lo svolgimento della propria professione,
come macchinari, automezzi, mobili, ecc.;
- i proventi dei risarcimenti di pensioni di invalidità, di indennizzi
assicurativi, ecc.;
- il ricavato della vendita di uno dei beni sopra citati.
Il fondo patrimoniale
La scelta della coppia di creare un fondo patrimoniale serve per stabilire
che determinati beni siano destinati esclusivamente alla famiglia. Dunque
nessun coniuge può disporre autonomamente di tali beni. In presenza
di figli minorenni, solo col consenso del giudice viene autorizzata
un’ eventuale vendita.
Cambiamento del regime patrimoniale
Il regime patrimoniale può essere cambiato tramite atto notarile,
con approvazione del giudice, in qualsiasi momento.
Affinché le modifiche da parte di terzi siano valide, è
necessario annotarle anche sull’atto di matrimonio.
In caso di morte di uno dei due sposi, la metà del patrimonio
spetta al coniuge superstite, mentre ai figli e ad eventuali eredi spetta
il rimanente 50% dell’eredità.
Altre nuove norme importanti sono:
- oltre all’usufrutto dei beni, al coniuge spetta anche una quota
di proprietà degli stessi;
- tutti i figli, siano essi legittimi o naturali, hanno uguali diritti
di eredità;
- al legittimo coniuge è consentito di restare nella casa comune
e di usufruire di tutti gli immobili, indipendentemente da chi siano
gli eredi, purché la legittima proprietà sia del defunto
o di entrambi i coniugi;
- la legge prevede per il coniuge rimasto in vita quote variabili di
eredità, a seconda che questo sia l’unico successore o
debba dividere l’eredità con altri aventi diritto (figli,
parenti,ecc.).
Tipi di successione
I tipi di successione sono due: legittima (senza testamento) e testamentaria
(con testamento).
Nella successione legittima gli eredi sono i discendenti, gli ascendenti,
i fratelli o sorelle e gli altri parenti. In presenza di figli vengono
esclusi dall’eredità gli ascendenti e tutti gli altri parenti
e così via.