Art. 29 (dei Principi fondamentali)
- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
- Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.
Art. 143 (Doveri reciproci dei coniugi)
- Il matrimonio impone ai coniugi l’obbligo reciproco della coabitazione,
della fedeltà e dell’assistenza.
Art. 143 bis (Cognome della moglie)
- La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito
e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia)
- I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare
e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi
e quelle preminenti della famiglia stessa.
Art. 145 Intervento del giudice.
- In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere,
senza formalità,
l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai
coniugi e,
per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo
anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non
sia
possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri
affari
essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente
dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione
che
ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della
vita della famiglia.
Art. 147 (Doveri verso i figli)
- Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligazione di
mantenere, educare e istruire la prole.
- L’educazione e l’istruzione devono essere conformi ai
principi della morale.
Art. 148 (Concorso negli oneri)
- L’obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole spetta
al padre e alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati
nel contributo della madre e i frutti della dote.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, tale obbligazione spetta
agli altri ascendenti in ordine di prossimità.
Art. 433 (Persone obbligate)
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine
seguente:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti
prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germane o unilaterali, con precedenza dei
germani.
Preliminari legali imposti dal matrimonio
Art. 93 (Pubblicazione)
- La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione
fatta a cura dell’ufficio dello stato civile.
- La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa
comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione,
il luogo di nascita e di residenza degli sposi, se essi siano maggiori
o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare
il matrimonio. L’atto deve anche indicare il nome del padre e
il nome e il cognome della madre degli sposi, salvo i casi in cui la
legge vieta questa menzione.
Art. 94 (Luogo della pubblicazione)
- La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato
civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta
nei comuni di residenza degli sposi.
- Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche
nel comune della precedente residenza.
Art. 95 (Durata della pubblicazione)
- L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa
comunale almeno per otto giorni, comprendente due domeniche successive.
Art. 99 (Termine per la celebrazione del matrimonio)
- Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno
dopo compiuta la pubblicazione.
- Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi,
la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Lista dei documenti richiesti per il matrimonio
civile:
- CARTA DI IDENTITA'
- ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA (rilasciato dal comune
di nascita)
- CERTIFICATO DI STATO CIVILE
- CERTIFICATO DI CITTADINANZA
- CERTIFICATO DI RESIDENZA
Ulteriori documenti da presentare per il rito
religioso:
- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PREMATRIMONIALE
- CERTIFICATO DI BATTESIMO E CRESIMA
(da richiedere al parroco della chiesa ove si e' stati battezzati e
cresimati. Qualora questa si trovasse fuori dall’attuale diocesi,
i certificati devono essere vistati dalla Curia).
- CERTIFICATO DI STATO LIBERO ECCLESIASTICO
(per coloro che risiedono fuori diocesi o che hanno abitato per oltre
sei mesi fuori dalla diocesi attuale).